Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
- Università statali (senza limiti di importo);
- Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
In attuazione della disciplina in esame, con il DM 7.12.2023 n. 1577 (pubblicato sulla G.U. 30.1.2024 n. 24), il Ministero dell’Università e della ricerca ha quindi individuato l’importo massimo detraibile dall’IRPEF lorda delle spese per la frequenza di Università non statali in relazione al periodo d’imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024), rimasto invariato rispetto all’importo per il 2022 e 2021.
Segue circolare completa:
Circolare n.8-2024 FISCALE – Detrazione IRPEF per le spese di frequenza delle Università non statali